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Costituzione e sviluppo del comune rurale di Sassa

Dallo studio dei documenti alla videostoria.:  2: articoli relativi al vicario, al consiglio, alle imposte e all'applicazione dello statuto

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Anco ordiniamo che nel Comune di Saxa sia et essere debba un Vicario d’età d’anni venticinque o più, l’offitio del quale duri mesi sei da cominciarsi in Calen di Gennaio, et così poi in Calen di Luglio, il qual Vicario habbia autorità et balia di comandare a tutti gli huomini del detto Comune, et raunare il Consiglio, secondo che accaderà il bisogno, et qualunque non venisse sia condannato di fatto per l’uffitio della Saxa in soldi cinque di denari. Il quale Vicario insieme con i Consiglieri habbino piena autorità et balia di poner tutte le gravezze che venissino nel tempo del loro uffitio nel detto Comune. Item considerato che alla Saxa sono pochi huomini et anco habbino poche gravezze, ordinorno che il Vicario anco sia Camerlingo in detto tempo, et debbi ogni Vicario fare uno libricciuolo, in sul quale facci scrivere tutta la sua entrata, et tutta la sua uscita, et in fine del suo uffitio sia sindacato per dua sindachi del Comune, et sia tenuto doppo dieci dì poi che harà finito il suo uffitio, haver resistituito ogni suo residuo, alla pena del doppio di tutto quello che detti sindachi troveranno restargli alle mani. Item che ogni vicario una volta il meno in detti sei mesi alla pena di soldi quaranta, sia tenuto menar fuori tutti gli huomini della Saxa a acconciare le vie dove sarà di bisogno, et habbi per detto suo salario in detti sei mesi della pecunia del detto Comune soldi venti di denari.

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