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Item che ciascuna persona che habita alla Saxa, o che per l’avvenire verrà ad habitare sia tenuto et debba per tempo di anni cinque prossimi a venire cominciando il primo anno a ponere ogni anno fossi cinque di vigna, che vi vadi per ogni fossa almeno venticinque viti, et qualunque contraffarà al presente capitolo, si intenda ipso fatto haver perduto ogni esenzione che si desse per vigore degli Statuti del Comune di esenzione che si desse per vigore degli Statuti del Comune di Volterra, et in ogni caso si debbi trattare come forestieri.